CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Segreto / E' consentito...

E’ consentita la rivelazione del segreto se questa è imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie), se richiesta o autorizzata dall’interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sulla opportunità o meno della rivelazione stessa e, con le prescritte cautele (ad esempio la autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali) quando vi è l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi.

In particolare, in caso di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione contenenti dati sanitari di soggetti terzi è possibile esercitare il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e decreto legislativo 196/2003 soltanto per la tutela di interessi di pari rango, quale ad esempio il diritto alla difesa (Dlgs 135/1999 art. 16 comma 1 e 2). Tuttavia è necessario criptare i nominativi di terzi menzionati negli atti in questione per tutelare la riservatezza dei medesimi (Consiglio di stato 7 settembre 2004 numero 5873).
Secondo la giurisprudenza la valutazione comparativa tra privacy e diritto di accesso andrà condotta caso per caso; infatti può darsi il caso che il diritto posto a base dell'istanza estensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest'ultimo (Consiglio di stato 1882/2001, 4002/2003 e 6581/2004 , TAR Lazio 1179/2002 e Consiglio di stato 6881/2006 ).

Nel nuovo codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) al secondo comma dell’art.92 è previsto che soggetti diversi dall’interessato possano prendere visione della cartella clinica o acquisirne copia in caso di documentata necessità per:

 

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