CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Segreto / E' consentito...
E’ consentita la rivelazione del segreto se questa è imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie), se richiesta o autorizzata dall’interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sulla opportunità o meno della rivelazione stessa e, con le prescritte cautele (ad esempio la autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali) quando vi è l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi.
In particolare, in caso di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione contenenti dati sanitari
di soggetti terzi è possibile esercitare il diritto di accesso di cui alla
legge 241/90
e decreto legislativo 196/2003
soltanto per la tutela di interessi di pari rango, quale ad esempio il diritto alla difesa
(Dlgs 135/1999 art. 16 comma 1 e 2).
Tuttavia è necessario criptare i nominativi di terzi menzionati negli atti in questione per tutelare la
riservatezza dei medesimi
(Consiglio di stato 7 settembre 2004 numero 5873).
Secondo la giurisprudenza la valutazione comparativa tra privacy e diritto di accesso andrà condotta caso per caso; infatti può darsi il caso
che il diritto posto a base dell'istanza estensiva, pur se in astratto subvalente rispetto a quello della
riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest'ultimo
(Consiglio di stato 1882/2001, 4002/2003 e 6581/2004 ,
TAR Lazio 1179/2002
e Consiglio di stato 6881/2006
).
Nel nuovo codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 196/2003) al secondo
comma dell’art.92 è previsto che soggetti diversi dall’interessato
possano prendere visione della cartella clinica o acquisirne copia in caso di
documentata necessità per: